LA DICHIARAZIONE UNIVERSALEDEIDirittiUmaniCONSIDERATOche il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membridella famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisceil fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,CONSIDERATOche il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umanihanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'-umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godanodella libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisognoè stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo,CONSIDERATOche è indispensabile che i diritti umani siano protetti danorme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione,CONSIDERATOche è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapportiamichevoli tra le Nazioni,CONSIDERATOche i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nelloStatuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nelvalore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo edella donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e unmiglior tenore di vita in una maggiore libertà,CONSIDERATOche gli Stati Membri si sono impegnati a perseguire, incooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universaledei diritti umani e delle libertà fondamentali,CONSIDERATOche una concezione comune di questi diritti e di questalibertà è della massima importanza per la piena realizzazione diquesti impegni,PERTANTO ORAL'ASSEMBLEA GENERALEPROCLAMAla presente dichiarazione universale dei diritti umani comeideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, alfine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costante-mente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, conl'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di questelibertà e di garantirne, mediante misure progressive di caratterenazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento erispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati Membri, quanto fra quellidei territori sottoposti alla loro giurisdizione.ARTICOLO 1Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali indignità e diritti.  Essi sono dotati di ragione e di coscienza edovrebbero agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.ARTICOLO 21. Ad ognuno spettano tutti i diritti e le libertà enun-ciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, comerazza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro ge-nere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o di altro stato.2. Inoltre, nessuna distinzione deve essere fatta sulla base dellostato politico, giuridico o internazionale del paese o del territoriocui una persona appartiene, sia questo indipendente, sottoposto adamministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasialtra limitazione di sovranità.ARTICOLO 3Ognuno ha diritto alla vita, alla libertà edalla sicurezza della propria persona.ARTICOLO 4Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù o in servitù;la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite in ogni sua forma.ARTICOLO 5Nessuno potrà essere sottoposto a torturao a tratta-mento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.ARTICOLO 6Ognuno ha diritto, in ogni luogo, alriconoscimento della sua personalità giuridica.ARTICOLO 7Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senzaalcuna discriminazione, alla tutela pari dalla legge. Tutti hanno diritto a un'eguale protezione contro qualsiasi discriminazione in violazione della pre-sente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.ARTICOLO 8Ognuno ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorsoa tribunali competenti contro atti che violino i diritti fondamentali a luiriconosciuti dalla costituzione o dalla legge.ARTICOLO 9Nessun individuo potrà essere arbitrariamentearrestato, detenuto o esiliato.ARTICOLO 10Ognuno ha diritto, in piena uguaglianza, ad unaequa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente eimparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e doveri,nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.ARTICOLO 111. Ognuno accusato di un reato è presunto inno-cente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legal-mente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte legaranzie necessarie per la sua difesa.2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento com-missivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, noncostituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto inter-nazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore aquella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.ARTICOLO 12Nessuno deve essere soggetto ad interferenzearbitrarie con la sua privacy, famiglia, casa o corrispondenza, néad attacchi al suo onore e alla sua reputazione. Ognuno ha dirittoalla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.ARTICOLO 131. Ognuno ha diritto alla libertà di movimento e diresidenza entro i confini di ogni Stato.2. Ognuno ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio,e di ritornare nel proprio paese.ARTICOLO 141. Ognuno ha il diritto di cercare e godere asilo dallepersecuzioni in altri Paesi.2. Tale diritto non può essere invocato in caso di persecuzioneeffettivamente derivante da reati non politici o da atti contrari allefinalità e ai principi delle Nazioni Unite.ARTICOLO 151. Ognuno ha diritto a una nazionalità.2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazio-nalità né negato il diritto di cambiare nazionalità.ARTICOLO 161. Uomini e donne maggiorenni, senza alcuna limi-tazione di razza, nazionalità o religione, hanno il diritto di sposarsie di fondareuna famiglia. Hanno pari diritti quanto al matrimonio,durante il matrimonio e il suo scioglimento.2. Il matrimonio deve essere contratto solo con il libero e pieno con-senso dei futuri sposi.3. La famiglia è l'unità di gruppo naturale e fondamentale dellasocietà e ha diritto alla protezione della società e dello stato.ARTICOLO 171. Ognuno ha il diritto di possedere proprietà, siaper se che in associazione con altri.2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua proprietà.ARTICOLO 18Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, di co-scienza e di religione; tale diritto comprende la libertà di cambiarereligione o credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e inpubblico o in privato, di manifestare la propria religione o credonell'insegnamento, nella pratica, nel culto e nell'osservanza.ARTICOLO 19Ognuno ha diritto alla libertà di opinione e diespressione; tale diritto include la libertà di avere opinioni senzainterferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e ideeattraverso qualsiasi mezzo e a prescindere dalle frontiere.ARTICOLO 201. Ognuno ha diritto alla libertà di riunionee associazione pacifica.2. Nessuno può essere obbligato a far parte di un'associazione.ARTICOLO 211. Ognuno ha il diritto di partecipare al governodel proprio Paese, direttamente o attraverso rappresentantiliberamente scelti.2. Ognuno ha il diritto di pari accesso al servizio pubblico nel suopaese.3. La volontà del popolo sarà la base dell'autorità del governo;questa volontà si esprimerà in periodiche e genuine elezioni che sisvolgeranno a suffragio universale ed eguale e si terranno a scrut-inio segreto o con equivalenti procedure di voto libero.ARTICOLO 22Ognuno, in quanto membro della società, ha dirittoalla sicurezza sociale e alla realizzazione, mediante lo sforzonazionale e la cooperazione internazionale e secondo l'organizza-zione e le risorse di ciascuno Stato, dei diritti economici, sociali eculturali indispensabili per la sua dignità e il libero sviluppo dellasua personalità.ARTICOLO 231. Ognuno ha diritto al lavoro, alla libera sceltadell'occupazione, a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e allatutela contro la disoccupazione.2. Ognuno, senza alcuna discriminazione, ha diritto alla paritàdi retribuzione per lo stesso lavoro3. Chiunque lavori ha diritto ad una giusta e favorevole remun-erazione che assicuri a sé e alla sua famiglia un'esistenza degnadella dignità umana, ed integrata, se necessario, da altri mezzi diprotezione sociale.4. Ognuno ha il diritto di formare e aderire a sindacati per la tuteladei propri interessi.ARTICOLO 24Ognuno ha diritto al riposo e allo svago, compresauna ragionevole limitazione dell'orario di lavoro e ferie periodicheretribuite.ARTICOLO 251. Ognuno ha diritto a un tenore di vita adeguatoalla salute e al benessere proprio e della sua famiglia, compresivitto, vestiario, alloggio, cure mediche e servizi sociali necessari, ediritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia , disabilità,vedovanza, vecchiaia o altra mancanza di mezzi di sussistenza percircostanze al di fuori del suo controllo.2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assis-tenza. Tutti i bambini, nati dentro o fuori dal matrimonio, godrannodella stessa protezione sociale.ARTICOLO 261. Ognuno ha diritto all'istruzione. L'istruzione deveessere gratuita, almeno negli stadi elementari e fondamentali. L'istruz-ione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e pro-fessionale deve essere resa generalmente disponibile e l'istruzionesuperiore deve essere ugualmente accessibile a tutti in base al merito.2. L'educazione deve essere orientata al pieno sviluppo della per-sonalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomoe delle libertà fondamentali. Dovrà promuovere la comprensione, latolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi,e dovrà promuovere le attività delle Nazioni Unite per il manteni-mento della pace.3. I genitori hanno il diritto prioritario di scegliere il tipo di edu-cazione che deve essere impartita ai propri figli.ARTICOLO 271. Ognuno ha il diritto di partecipare liberamente allavita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare alprogresso scientifico e ai suoi benefici.2. Ognuno ha diritto alla tutela degli interessi morali e materialiderivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica dicui sia l'autore.ARTICOLO 28Ognuno ha diritto a un ordine sociale e internazionalein cui i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possanoessere pienamente realizzati.ARTICOLO 291. Ognuno ha dei doveri verso la comunità nella qua-le solo è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno sarà sog-getto solo alle limitazioni determinate dalla legge al solo scopo diottenere il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertàaltrui e di soddisfare le giuste esigenze di moralità, ordine pubblicoe il benessere generale in una società democratica.3. Tali diritti e libertà non possono in nessun caso essere esercitaticontrariamente agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.ARTICOLO 30Niente in questa Dichiarazione può essere interpretatocome implicante per qualsiasi Stato, gruppo o persona qualsiasi dirittodi impegnarsi in qualsiasi attività o di compiere qualsiasi atto voltoalla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà qui enunciati.NAZIONI UNITEAdottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 183mo incontro tenutosi a Parigi il 10 dicembre 1948Stampato dal Dipartimento dell'Informazione Pubblica delle Nazioni Unite

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